Sul Bollettino ufficiale regionale è stata pubblicata la legge 15/2020 che tra molte altre cose comprende anche le modifiche alla legge 5/2018 sull’attività venatoria già in vigore da ieri.
Principali novità:
– non sono più vietate per legge sette specie (fischione, canapiglia,codone, marzaiola, folaga, allodola e pernice bianca) ma la possibilità del loro prelievo è comunque condizionata all’inserimento nel Calendario venatorio regionale, ad oggi non ancora approvato;
– sarà possibile essere ammessi in più di due ATC o CA, qualora stabilito dai Comitati di gestione, tranne che per il prelievo della tipica fauna alpina che viene limitato al CA di residenza venatoria, identificato in quello dove si ritira il tesserino regionale;
– il limite di ammissibilità per i cacciatori residenti all’estero e in altre regioni, fissato al 5% del totale dei cacciatori ammissibili per i CA e al 10% per gli ATC, può essere aumentato dalla Giunta regionale, su richiesta dei comitati di gestione;
– il periodo di validità delle prove di tiro per l’ammissione alla caccia di selezione è esteso da 30 a 60 mesi;
– è abrogato l’obbligo dei “giubbotti o bretelle retroriflettenti” ma è confermato l’obbligo di indossare “bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità sia sul lato ventrale che dorsale”;
– il divieto di caccia nelle domeniche di settembre è limitato alle prime due.