Statuto

Clicca qui per scaricare lo Statuto

Aggiornamento approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 1/2023 del 03/04/2023

COMPRENSORIO ALPINO TO3
Bassa Valle Susa e Val Sangone

S T A T U T O

Art. 1
Denominazione, durata e sede.

1) Il Comprensorio Alpino promosso e costituito ai sensi della L.11.02.1992 n.157 e della L.R. 04.09.1996 n.70 nella forma del Comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio agro-silvo-pastorale assume la denominazione di “ C.A.T.O.3 “.

2) La durata del C.A. è a tempo indeterminato.

3) Il C.A. ha sede in SAN GIORIO DI SUSA, via Carlo Trattenero 13.

Art. 2
Il riconoscimento giuridico.

1) La Giunta Regionale con provvedimento n. 32-26900 del 22/03/1999 ha riconosciuto il Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa e Val Sangone quale persona giuridica privata.

Art. 3
Finalità del C.A.

1) Il C.A. ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compreso nell’ambito territoriale “ C.A. T.O. 3 “ in relazione all’attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio del C.A.
2) A tale fine il C.A. potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11.02.1992 n.157, e dalla L.R. 04.09.1996 n.70.

Art. 4
Organi del C.A.

1) Sono organi del C.A.:
– Il Presidente;
– Il Comitato di Gestione;
– Il Consiglio Esecutivo, se nominato.

Art. 5
Il Presidente

1) Il Presidente rappresenta il C.A. di fronte ai terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.

3) L’elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato di Gestione. Dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la partecipazione della metà più uno dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all’esito della prima votazione.

4) Il Comitato di Gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2) e 3) il Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, il Vicepresidente convoca entro quindici giorni il Comitato di Gestione per l’elezione del nuovo Presidente.

5) Il Presidente ed il Vicepresidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di Gestione.

6) Non possono essere nominati Presidente o Vicepresidente e, se nominati, decadono dal loro ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7) Il Presidente ed il Vicepresidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di Gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3). In tal caso ed immediatamente il Comitato di Gestione deve provvedere all’elezione del nuovo Presidente e/o Vicepresidente.

Art. 6
Il Comitato di Gestione

1) Il Comitato di Gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città metropolitana secondo le modalità attuative del disposto dell’art.18, comma 4, della L.R. 04/09/1996, n.70.
2) Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni.
3) Il Comitato di Gestione viene rinnovato alla scadenza dall’Ente delegato con le modalità
indicate dalle norme attuative delle direttive della Legge 11.02.1992, N.157 e della L.R.
04.09.1996, n.70, vigenti.
4) Il Comitato di Gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 7
Funzionamento del Comitato di Gestione

  1. Il Comitato di Gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall’Ente delegato.
  2. e riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, nonché su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione.
  3. L’avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o fax, deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione nonché l’ordine del giorno.
  4. Le riunioni del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6) e 7).
  5. Il Comitato di Gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto tecnico e finanziario; nomina e revoca il Segretario ed eventuali commissioni utili allo svolgimento dell’attività del C.A. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i componenti del Consiglio Esecutivo e determina l’eventuale rimborso spese; delibera sulla responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dallo Statuto.
  • Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell’arco di un anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno.

In tali occasioni la riunione del Comitato di Gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.

  • Il Comitato di Gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l’approvazione e le modificazioni dello Statuto da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale nelle forme indicate dagli artt 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vicepresidente con le maggioranze e le modalità previste dall’art.5, comma 3).
  • In sede di convocazione ordinaria il Comitato di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.

9) Le riunioni del Comitato di Gestione sono riservate ai suoi componenti e convocati con le modalità di cui all’art.7, comma 3), salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Comitato.

9 bis) Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non
rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell’ATC o nel CA.

10) Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni nell’arco di un anno o, in ogni caso, consecutive. È compito del Presidente comunicare alla Provincia l’intervenuta causa di decadenza, recesso ed esclusione così come il decesso del componente il Comitato entro dieci giorni dal suo accadimento.

11) L’esclusione del componente il Comitato di Gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente.

12) Al verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei componenti il Comitato di Gestione, entro 15 giorni il Presidente provvederà a darne comunicazione all’Ente delegato che provvederà alla sua sostituzione.

13) Ai componenti del Comitato di Gestione può competere un rimborso delle spese di trasporto sostenute dai componenti del Comitato di gestione per compiti di istituto, autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo dell’automezzo proprio il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI.

14) Le deliberazioni del Comitato di Gestione contrarie alla legge o allo Statuto possono essere annullate su istanza di qualunque componente del Comitato di Gestione del C.A. o del pubblico ministero con le modalità di cui all’art.23 c.c. L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta Regionale.

Art. 8
Compiti del Comitato di Gestione.

1) IL Comitato di Gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le disposizioni statali, regionali, provinciali e della Città metropolitana nonché il presente Statuto non devolvono ad altri organi.
2) In particolare il Comitato di Gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale, provinciale e della Città metropolitana, svolge i seguenti compiti:

a) Predispone lo Statuto del C.A. e lo approva con le maggioranze di cui all’art.7, comma 7.
b) Predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;
c) Promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, ove previste; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati di cui all’art. 44, comma 1, lettera f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna, alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all’approvazione della Giunta Regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia;
d) Promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi;
e) Determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;
f) Svolge gli incombenti relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti Regionali;
g) Esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell’art.14 della legge 11.02.1992, n.157 , ed alla legge regionale 04.09.1996, n.70;
h) Esprime, ai sensi del comma 5 del citato art.14, le proprie determinazioni in ordine all’eventuale accesso al C.A. di cacciatori già ammessi in altro C.A., sulla base delle norme regionali;
i) Avanza proposte sul piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell’ìart.10 della legge 157/92;
l) Predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi previsti dal comma 11 dell’art.14 della legge 157/92:
– La ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
– Le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dimessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. CEE n.1094/88 del Consiglio del 25/04/88 e successive modificazioni;
– Il ripristino di zone umide e di fossati;
– La differenziazione delle colture;
– La coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
– La tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
– La collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
m) Provvede, ai sensi dell’art.14, comma 14, della legge 157/92, all’erogazione di eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall’Ente delegato di cui all’art.26 della legge 157/92, per i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall’esercizio dell’attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché all’erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in sede di bilancio;
n) Può proporre alla Giunta Regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree e/o specie determinate in deroga al calendario venatorio;
o) Può stabilire una ripartizione interna del territorio del C.A. individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta Regionale per l’approvazione;
p) Può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani, aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici di riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio del C.A., nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali, provinciali e della Città metropolitana;
q) Può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica;
r) Assume e licenzia personale da inquadrare con riferimento al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura;

r bis) Adotta regolamenti interni prevedendo modalità di gestione del personale (orari, attività svolte, modalità di autorizzazioni dei permessi e degli straordinari ecc.);

r ter) Adotta regolamenti interni prevedendo modalità di gestione dell’uso dei mezzi di trasporto e delle attrezzature in dotazione dell’ente;

s) Avanza ai competenti organi regionali, provinciali e della Città metropolitana proposte e richieste in materia faunistica, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio del C.A.;
t) Promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici e privati;
u) Predispone ed approva con le maggioranze di cui all’art.7, comma 8, il Regolamento per il prelievo venatorio del C.A.;
v) Può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u).

Art. 9
Il Consiglio Esecutivo.

1) Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di gestione formati da 30 componenti il Consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali.
Il Presidente ed il Vicepresidente fanno parte di diritto del Consiglio Esecutivo e sono compresi tra i componenti come sopra indicati.
2) I componenti del Consiglio Esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentanti di ciascuna categoria in seno al Comitato di Gestione. Durano in carica quanto il Comitato di Gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati.
3) Il Comitato di Gestione ratifica la nomina del Consiglio Esecutivo prendendo atto delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di Gestione, con la maggioranza di cui all’art.7, comma 8, il Comitato di Gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio Esecutivo composto da soli membri delle categorie che avranno fornito l’indicazione dovuta.
4) Il Consiglio Esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all’art.7, comma 8, allo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 8, ad esclusione dell’approvazione dei bilanci, delle modifiche allo Statuto e dell’approvazione e modifica dei regolamenti per il prelievo venatorio, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di Gestione. Il verbale del Consiglio esecutivo deve essere trasmesso ai componenti del Comitato di gestione entro cinque giorni dalla data di adozione degli atti oggetto della delega.

5) Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vicepresidente in sua assenza o impedimento o su richiesta di un terzo dei suoi membri con le modalità e nei termini di cui all’art.7, comma 3.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e delle stesse verrà steso verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Alle riunioni del Consiglio Esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta Regionale e di cui all’art.7, comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al presente comma.
6) Il Consiglio Esecutivo delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Art. 10
Gestione finanziaria

1) Le entrate del C.A. sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni:
a) Quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all’esercizio dell’attività venatoria nel territorio del C.A., previste dall’art.19, comma 3, della legge regionale 04/09/96, n.70;
b) Quote di sottoscrizione applicate dal C.A. ed approvate dalla Giunta Regionale, finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati;
c) Quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria del C.A. ed approvate dalla Giunta Regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abbattuto;
d) Contributi della Regione, della Provincia e della Città metropolitana, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di Gestione;
e) Contributi della Regione destinati al risarcimento ed alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio venatorio;
f) Eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Presidente o il Consiglio Esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo. Il Comitato di Gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all’art.7, comma 5. Tale bilancio deve essere trasmesso in copia alla Regione entro giorni 20 dalla sua approvazione.
3) L’esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l’anno solare.
4) Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio del C.A.
5) Le entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per ciascun progetto.
6) Le spese sono classificate per categorie, evidenziando la loro destinazione, in particolare, debbono comunque essere indicate:
a) Le spese per l’acquisto di beni durevoli;
b) Le spese per il personale;
c) Le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza dei servizi, uso e manutenzione di automezzi ed altri strumenti tecnici, ecc.);
d) Le spese per l’allevamento e l’immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo della stessa;
e) Le spese per il miglioramento ambientale;
f) Le spese per la vigilanza;
g) Le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria;
h) Le spese per l’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni;
i) Le spese per la predisposizione e l’attuazione di progetti finalizzati;
l) Altre spese.

7) Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio.
8) Il bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo presenti un disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell’esercizio, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo dovrà prevederne l’integrale ripianamento, anche attraverso l’aumento delle quote di sottoscrizione di cui all’art.10, comma 1, lett. b) e c).
9) L’inosservanza delle regole di tenuta del bilancio comporterà l’azione di responsabilità contro gli amministratori deliberata dal Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 22 c.c. e degli art. 2393 e ss. c.c. in quanto applicabili.
La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dall’ ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del Comitato di Gestione, esclusa la facoltà di rinunzia o transazione in relazione all’azione di responsabilità.

Art. 11
Rendiconto tecnico e finanziario.

1) Il Presidente o il Consiglio Esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di ogni anno
il rendiconto tecnico e finanziario relativo all’esercizio precedente ed il Comitato di Gestione provvede alla sua approvazione nei modi e tempi di cui all’art.7, commi 5,6.
2) Il rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale.
3) Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti del C.A.
4) Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o della Provincia o della Città metropolitana, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l’utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti.
5) Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all’art. 7, comma 6.
I dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono essere trasmessi alla Giunta Regionale entro 30 giorni dal termine ultimo dei prelievi.

Art. 12
Organo di controllo amministrativo.

Il Comitato di Gestione del C.A. ha la facoltà di istituire al suo interno un organo di controllo amministrativo – contabile la cui composizione, nomina, compiti e responsabilità sono disciplinati nei successivi commi.
1) L’organo di controllo amministrativo-contabile del C.A., eventualmente nominato dal Comitato di Gestione, è composto da N. 3 membri scelti tra il Comitato di Gestione o tra i cacciatori ammessi al C.A. e precisamente: uno per la Val Sangone, uno per la bassa Valle Susa ed uno per la Val Cenischia. L’organo di controllo può essere eventualmente affiancato da un elemento esterno di comprovate capacità nel campo finanziario.
2) Essi vengono nominati dal Comitato di Gestione in sede di approvazione dell’elenco delle riconferme o per richiesta della metà più uno dei componenti il Comitato; durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
3) I compiti dell’organo di controllo amministrativo-contabile sono:
Accertare il regolare funzionamento della gestione amministrativo-contabile del C.A.;
a) Accertare il regolare utilizzo dei contributi corrisposti dalla Regione;
b) Relazionare al Comitato su quanto accertato durante le singole verifiche.

L’organo di controllo amministrativo-contabile ha diritto di percepire il rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico affidato.

Le modalità di funzionamento e le responsabilità dell’organo di controllo amministrativo-contabile sono descritte in apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione.

Art. 13
Estinzione – scioglimento

1) Per il caso in cui i fondi siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, il Presidente del Comitato di Gestione deve comunicare l’intervenuta situazione alla Giunta Regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e l’eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni 30 dall’accertamento della situazione stessa. I beni mobili ed immobili di proprietà del Comprensorio Alpino TO 3 saranno destinati ad Enti locali, Comunità Montane, Associazioni operanti nel settore della caccia, dell’agricoltura e dell’ambiente.
2) Non è ammesso lo scioglimento volontario del Comitato.
3) Non è ammessa la trasformazione del Comitato né la trasformazione delle finalità dello stesso.

Art. 14
Norme di rinvio

1) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico italiano.