Sul sito istituzionale della Regione, nella sezione relativa alle FAQ di interesse regionale dopo il Decreto “Natale”, è stato finalmente confermato che, esclusivamente per i giorni in “zona arancione” resta valido quanto comunicato dalla Direzione della Giunta regionale con nota prot. AOO A1000A 00039425 del 9 dicembre 2020.
Pertanto è ufficialmente confermata l’interpretazione da noi pubblicata già sabato scorso riguardo alla caccia nei giorni individuati quali “zona arancione“ (28, 30 e 4 gennaio), ovvero: la caccia è sempre consentita nel territorio del proprio Comune e può essere praticata al di fuori del proprio Comune nel solo Comprensorio Alpino di residenza venatoria (quello in cui si è ritirato il tesserino venatorio) e soltanto nei confronti delle seguenti specie: cinghiale, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Calendario venatorio regionale e dai regolamenti comprensoriali.
Si ricorda che, viceversa, la caccia non è consentita nei giorni individuati quali “zona rossa” (31 dicembre, 2, 3, 6 gennaio).