La Giunta Regionale ha deliberato in data 01/10/2021 di approvare la parziale modifica alla DGR n. 31-3562 del 16/07/2021 disponendo di sostituire il punto 2.4 del suo Allegato A “Calendario venatorio per la stagione 2021/22” così come segue: “ 2.4. Durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie non superiore a: 20 beccacce, 25 quaglie, 50 allodole, 25 codoni, 30 beccaccini, 20 canapiglie, 50 alzavole, 50 gallinelle d’acqua, 100 germani reali, 20 marzaiole, 35 fischioni, 40 folaghe, 200 tordi sp. bottaccio, 100 tordi sp. sassello, 150 cesene. Ad esclusione della minilepre, per la quale non è previsto un carniere stagionale, stante lo status di specie alloctona, durante l’intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie: cornacchia nera, grigia, gazza, ghiandaia, colombaccio non superiore a 400.”