Con Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla Legge 157/92 tra le quali una riguarda la problematica relativa all’uso e al trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse.
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In sostanza il divieto di detenere munizioni contenenti piombo è vigente con riferimento:
- alle zone di cui alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale del 1971 (nota come Convenzione di Ramsar) ai sensi della quale al momento non risulta istituita alcuna zona in Piemonte;
- alle zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale, dove l’attività venatoria è comunque di per sé vietata;
- alle zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS).
Si ricorda che per quanto riguarda i SIC, le ZSC e le ZPS permane il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo sull’intero territorio ai sensi delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.