Il 15 febbraio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2021/57 che vieta l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle zone umide, per la tutela della salute degli uccelli acquatici e della salute umana. Il 9 febbraio 2023 una Circolare applicativa dei Ministeri competenti forniva un chiarimento sulla definizione di Zona Umida limitando gli ambiti di applicazione dei divieti ma una recente ordinanza del TAR del Lazio ha tuttavia reso inefficaci le indicazioni fornite dai Ministeri ribadendo che il Regolamento europeo è immediatamente esecutivo.
Come molti avranno avuto modo di constatare, negli ultimi giorni sono circolate sui social e a mezzo stampa diverse interpretazioni dei divieti stabiliti dalla Commissione europea. Prima di pubblicare qualunque indicazione abbiamo atteso fino a questo momento (h. 18 del 15/09) eventuali chiarimenti, da parte degli organi preposti, sugli ambiti di applicazione dei divieti. Ma non avendo ricevuto comunicati ufficiali in merito, purtoppo dobbiamo limitarci a pubblicare la versione integrale del Regolamento UE 2021/57 e un estratto degli articoli di interesse in modo che ognuno ne sia informato, sottolineando che risulta vietato non solo l’utilizzo ma anche portare con sè la munizione in piombo e segnalando nel contempo la natura penale della violazione di tali divieti. Si invita pertanto tutti alla massima attenzione.
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Allo stesso tempo, come annunciato oggi dalla Cabina di regia delle Associazioni venatorie, informiamo che è stato avviato un iter legislativo con presentazione di emendamenti per affrontare il problema e cercare di fornire regole più chiare e applicabili senza dubbi interpretativi.