All’art. 10, comma 4, della L.R. 5/18, la Regione Piemonte definisce che “la Giunta Regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l’iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell’ambito territoriale di caccia, può stabilire degli indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche.”
Si tratta delle cosiddette Aree a Caccia Specifica (ACS) ovvero porzioni territoriali destinate alla possibilità di abbattere esclusivamente alcune specie con conseguente divieto di caccia per altre.
L’ACS risulta pertanto essere un istituto funzionale alla moderna gestione faunistico-venatoria che deve perseguire il potenziamento della piccola fauna stanziale e gestire l’espansione degli ungulati; in prospettiva tali zone dovrebbero sostituire quegli istituti di protezione assoluta quali le Oasi di protezione, ormai decisamente obsolete e che, se pianificate su estese superfici, spesso finiscono col creare grossi problemi di gestione degli ungulati.
Dalla stagione venatoria 2017/18 non è in vigore nessuna ACS.