Divieto di caccia per 10 anni nelle aree percorse da incendio
Si riportano di seguito le mappe dei maggiori incendi verificatisi dal 2017 in poi ricordando che le zone ove vige il divieto di caccia non sono tabellate. Per quelli di minore entità e per i quali al momento il Comprensorio non dispone della perimetrazione dei confini, come negli anni precedenti, si rimanda ai singoli uffici comunali.
La Legge 353/2000 prevede, all’art. 10, comma 1, il divieto di caccia per 10 anni nelle aree percorse da incendio, limitatamente ai soprassuoli boscati. Il medesimo articolo, comma 2, indica che i Comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
N.B.: Ai sensi del D. lgs 34 del 03/04/2018, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
Sono assimilati a bosco: le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati; le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.