In assenza di delucidazioni da parte della Regione, si ritiene comunque corretto dover dare un’interpretazione e la relativa informazione su quale tipo di attività possa essere svolta in questi giorni di alternanza tra zone rosse e arancioni ai sensi del DPCM “Natale”.
Secondo valutazioni condivise da più parti, si può affermare quanto segue:
- nei giorni individuati quali “zona rossa“ (26, 27, 31 dicembre e 2, 3, 6 gennaio) la caccia non è consentita a causa dei divieti agli spostamenti per questo scopo, come peraltro avviene in tutta le regioni d’Italia;
- nei giorni individuati quali “zona arancione“ (28, 30 e 4 gennaio) la caccia è sempre consentita nel territorio del proprio Comune (come da Faq governative) e, visto che le indicazioni fornite sulla zona arancione il 9 dicembre scorso dalla Direzione della Giunta Regionale non indicavano alcuna scadenza né sono giunte in merito diverse indicazioni, possiamo ritenere che in queste giornate la caccia possa essere praticata al di fuori del proprio Comune nel solo Comprensorio Alpino di residenza venatoria (quello in cui si è ritirato il tesserino venatorio) e soltanto nei confronti delle seguenti specie: cinghiale, cervo, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, volpe e minilepre, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dal Calendario venatorio regionale e dai regolamenti comprensoriali.
Resta inteso che nel caso pervenissero dalla Regione diverse comunicazioni in merito ne verrà data immediata pubblicazione.